Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «1-bis. È cittadino per nascita, ai sensi del comma 1, lettera a), anche il figlio di padre o madre cittadini che, in applicazione di disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge:

          a) abbia perduto la cittadinanza per essere emigrato all'estero;

          b) abbia perduto o non abbia mai acquisito la cittadinanza per il fatto di essere nato all'estero, salvo espressa rinuncia al raggiungimento della maggiore età».

      2. All'articolo 4, comma 1, alinea, e all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «il padre o la madre o» sono soppresse, e le parole: «sono stati cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «è stato cittadino».
      3. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 1 è abrogato.